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[vc_row gradient_colors=”%5B%7B%7D%5D” css=”.vc_custom_1485972193040{padding-bottom: 20px !important;}”][vc_column][kswr_dropcaps drpcp_letter_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:500;” drpcp_content_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” drpcp_content_color=”#666666″ drpcp_letter_color=”{“type“:“color“,“color1“:“#ecba00“,“color2“:“#cc5dff“,“direction“:“to bottom right“}” drpcp_letter_bgsize=”68″ drpcp_letter_br_radius=”0″ drpcp_letter_bgcolor=”{“type“:“color“,“color1“:“#ffffff“,“color2“:“#fff“,“direction“:“to left“}” drpcp_letter=”Q” drpcp_letter_font_def=”0″ drpcp_content=”uando si resta coinvolti in un TAMPONAMENTO A CATENA la prima domanda che sorge spontanea è: chi paga i danni?
Bisogna fare una distinzione tra tamponamento a catena con VEICOLI FERMI IN COLONNA oppure in MOVIMENTO, poiché LA RESPONSABILITÀ RISARCITORIA SEGUE REGOLE DIVERSE.” drpcp_content_font_def=”0″ drpcp_content_fsize=”font-size:16px;line-height:1.777;” drpcp_letter_style_def=”0″ drpcp_letter_margins=”margin-top:5px;margin-bottom:0px;margin-left:6px;margin-right:13px;” drpcp_letter_br_advanced=”0″ drpcp_letter_br_normal=”{“borderwidth“:“2px“,“bordercolor1“:“#ecba00“,“borderstyle“:“solid“,“bordergradientdirection“:“none“,“bordercolor2“:“#cc5dff“}” drpcp_letter_fsize=”font-size:27px;”][vc_column_text css=”.vc_custom_1648754416771{margin-bottom: 0px !important;padding-top: 10px !important;}”]Nel primo caso il più frequente è quello degli incolonnamenti che si verificano su strade e autostrade intensamente trafficate per vari motivi: incidenti, mezzi in avaria, restringimenti di carreggiata per lavori, banchi di nebbia o altri fenomeni meteo avversi.

In questo caso, la responsabilità complessiva del sinistro va fatta ricadere su chi abbia urtato per primo l’auto che lo precedeva (a questo proposito si è espressa anche la Corte di Cassazione, con sentenza n. 4021 del 2013).

Pertanto, chi paga è l’assicurazione del conducente che abbia urtato da tergo il primo dei veicoli che lo precedeva, innescando la serie di scontri. Non si applica, ovviamente, l’indennizzo diretto.

Insomma, nel caso di collisioni avvenute con veicoli momentaneamente fermi per qualsiasi motivo, la responsabilità di tutti i tamponamenti dei veicoli precedenti viene presuntivamente attribuita all’ultimo conducente, cioè all’unico che al momento del sinistro era ancora in movimento; si presume, fino a prova contraria, che non abbia rispettato la distanza di sicurezza ed il limite di velocità.

Nel secondo caso viceversa, parlando di veicoli in movimento, si applica la consueta regola della presunzione di colpa in maniera paritaria, perciò ciascuno dei conducenti coinvolti avrà il risarcimento dimezzato: si ritiene che ognuno non abbia osservato la corretta distanza di sicurezza dal veicolo che lo precede.[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1648755074438{margin-bottom: 0px !important;}”]

Difatti l’articolo 141 del Codice della strada, in abbinamento al 2054 comma 2 del Codice civile, consente inequivocabilmente di individuare il responsabile.

In un tamponamento a catena chi paga è sempre l’auto tamponante: questo significa che, nel caso di un tamponamento tra tre autovetture (che potremmo identificare con un numero progressivo, dove “1” corrisponde all’auto che precede tutte le altre e “3” corrisponde a quella che segue le altre due), l’auto “3” sarà responsabile del sinistro sulla “2”, mentre quest’ultima sarà responsabile del sinistro sulla “1”.

Fermo restando che colui che tampona può sempre fornire la prova contraria, che lo solleva dalla propria responsabilità, o quantomeno la riduce notevolmente, se dimostra che la causa dell’incidente è dovuta alla condotta dell’auto tamponata (che, ad esempio, ha frenato improvvisamente, senza ragione e con gli stop rotti) e perciò egli non è riuscito ad evitare l’impatto.

Concetti questi ribaditi anche dalla Cassazione n. 4304/2021, che fornisce in questo modo un quadro piuttosto chiaro sulla responsabilità in caso di tamponamenti a catena e quindi sull’obbligo risacitorio:[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1648753477931{margin-top: 25px !important;}”]

ai sensi dell’art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo dev’essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l’avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione “de facto” d’inosservanza della distanza di sicurezza; ne consegue che, esclusa l’applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all’art. 2054, secondo comma, cod. civ., egli resta gravato dall’onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili; viceversa, nell’ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento, trova applicazione l’art. 2054, secondo comma, cod. civ., con conseguente presunzione “iuris tantum” di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull’inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, mentre nel caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l’ultimo dei veicoli della colonna stessa (Cass., 19/02/2013, n. 4021, Cass., 15/06/2018, n. 15788).”

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